di Guglielmo Rezza – OTHERNEWS
Quando il mondo è dominato da un’unica potenza spropositatamente più forte, il diritto internazionale riesce ancora a valere?

Un drone che uccide, in assenza di alcuna dichiarazione di guerra, un generale dell’esercito di un altro Paese, compiendo peraltro questa azione in un Paese terzo che non è stato informato di quanto sta per accadere. Una persona che non abbia alcuna conoscenza del diritto internazionale avrà la sensazione che vi sia qualcosa di illegale in tutto ciò. Una seconda persona con una certa conoscenza del diritto internazionale, venuta a conoscenza dei dubbi della prima, potrà confermargli che quella percezione è assolutamente corretta e che di legale, in quanto avvenuto, c’è ben poco.
Ovviamente, l’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite afferma il diritto degli Stati all’autodifesa: lo Stato è del resto l’unico detentore della forza e deve poterla usare quando necessario. Ovviamente, gli Stati cercano di forzare l’interpretazione di tale articolo a proprio favore, stiracchiando il concetto di autodifesa e legittimando il concetto di attacco preventivo. Il caso scuola risale addirittura al 1837, quando proprio gli americani furono vittime di quello che avrebbe dovuto essere un attacco preventivo: gli Inglesi, che dovevano fronteggiare in quel momento un’insurrezione in Canada, pur trovandosi in stato di pace con gli Stati Uniti, attaccarono nottetempo la nave statunitense Caroline, ormeggiata sul lato statunitense del fiume Niagara, poiché sospettavano che essa stesse aiutando i rivoltosi. La vicenda si concluse con le scuse del governo britannico, ma ciò che emerse dallo scambio tra i due Paesi fu che, affinché un attacco preventivo potesse esser ritenuto legittimo, “la necessità dell’autodifesa deve essere istantanea, travolgente e non deve lasciare altra scelta di mezzi né alcun momento per riflessione” oltre a dover essere “proporzionale”. Tale consuetudine è andata affermandosi con i decenni, o forse sarebbe meglio parlare di secoli, finché dalle navi non si è arrivati ai droni e dai tradizionali, codificati conflitti tra Stati si è passati a guerre ibride e fenomeni terroristici che vedono contrapposti Stati a singoli individui e organizzazioni terroristiche.
A partire dal 2002, anno del primo attacco di un drone statunitense in Yemen, avvenuto sotto l’amministrazione Bush, gli Stati Uniti hanno fatto un impiego crescente di droni per colpire a distanza individui ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale. Per la regolamentazione di tali attacchi, gli Stati Uniti fanno riferimento alla propria legislazione, per cui il requisito per determinare la legalità o meno dell’uso letale della forza al di fuori di zone di guerra è che l’individuo bersaglio dell’attacco “deve porre una minaccia continuata e imminente a dei cittadini statunitensi”. Proprio attorno a questa definizione si sta articolando il dibattito mediatico contemporaneo, con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che ha affermato che Soleimani stesse “attivamente sviluppando dei piani per attaccare diplomatici Americani e personale in servizio in Iraq e in tutta la regione”. In quello che sembra un tentativo abbastanza pigro, se non sciatto, di giustificare l’azione di fronte all’opinione pubblica americana, anche Pompeo, Segretario di Stato, ha affermato che Soleimani stava preparando “senza dubbio” un attacco, pur ammettendo candidamente di non sapere né dove né quando. Almeno, ai tempi della Guerra Fredda, ci si prendeva la briga di negare la responsabilità dell’accaduto o di allestire un buon vecchio depistaggio, mentre adesso la stessa approssimazione e sciatteria che domina il dibattito politico sembra essere arrivata a caratterizzare anche gli intrighi internazionali.
Il dato che bisogna rilevare è come tutto il dibattito non stia ruotando affatto attorno alla legalità o meno dell’azione rispetto al diritto internazionale, ma semplicemente attorno al profilo della legalità interna degli Stati Uniti. In effetti, la questione non si sta nemmeno declinando secondo un piano propriamente legale, quanto più politico, in cui l’amministrazione Trump cerca di difendere e giustificare l’azione di fronte all’opinione pubblica americana, esaltando come un successo l’eliminazione di un terrorista. A tal riguardo andrebbe peraltro fatto notare come Soleimani, per il diritto internazionale e per la comunità degli Stati, non fosse affatto un terrorista, ma che l’inserimento delle Forze Quds nella lista degli Stati Uniti delle organizzazioni terroristiche sia avvenuto per volere dell’amministrazione Trump nel 2016, in un atto che potrebbe esser definito arbitrario, dato che le forze Quds fanno regolarmente parte dell’esercito iraniano. Vero, le forze Quds compiono azioni al di fuori del territorio iraniano, ma ciò non basta a renderle un’organizzazione terroristica: Navy Seals e SAS operano continuamente al di fuori del territorio nazionale e spesso senza il consenso degli Stati su cui tali operazioni hanno luogo, eppure nessuno le definirebbe mai organizzazioni terroristiche.
Alla luce di tutto ciò viene spontaneo domandarsi se l’azione degli Stati Uniti abbia effettivamente violato il diritto internazionale, o se più semplicemente il diritto internazionale non esista affatto.
Il dibattito sulla violazione o meno del diritto internazionale emerge, infatti, solamente nei casi in cui a violare tali norme è una potenza non egemone o non appartenente al suo blocco di alleanze. Non c’è nemmeno bisogno di ricordare la guerra civile in Yemen, dove i bombardamenti sauditi sono andati avanti indisturbati per anni, ricevuti con molta meno preoccupazione e attenzione rispetto a quelli russi in Siria. Sempre i russi, durante l’occupazione della Crimea, hanno più e più -e più- volte ribadito come la loro azione, da un punto di vista legale, non fosse poi così diversa dall’azione della NATO in Kosovo, con la principale differenza che per il Kosovo vennero elaborati una serie di stratagemmi legali per conferire una parvenza di legalità a quanto accaduto. Tutto ciò è assolutamente naturale, poiché il diritto internazionale è una tipologia di diritto che non può affidarsi a un’autorità superiore in grado di far rispettare le norme, ma che si basa invece sul consenso tra Stati. Dopo la seconda guerra mondiale, in un mondo caratterizzato da un ordine bipolare, il diritto internazionale poteva essere chiamato in causa da un blocco per sanzionare il comportamento dell’altro, anche se ciò spesso -tranne poche eccezioni- non avveniva per non andare a interferire con le rispettive aree di influenza. Ma dopo la caduta del Muro di Berlino, il nuovo ordine è stato caratterizzato dall’emersione di un solo attore egemone: gli Stati Uniti d’Amrica. Vi sono potenze sfidanti, è vero, come la Cina, ma gli Stati Uniti continuano ad essere la potenza mondiale indiscussa, che con queste azioni continua a ribadire un concetto semplicissimo: loro possono fare tutto ciò che vogliono, senza incorrere in conseguenze. Un messaggio così diretto da sconfinare nel brutale, ma assolutamente vero: un diritto basato sul consenso come quello internazionale non può avere alcuna forza in un mondo dominato da un’unica potenza egemone, poiché quello Stato -lo Stato con l’esercito più forte, con più alleati, col maggior controllo sulle organizzazioni internazionali, con i media più ascoltati, con la cultura più diffusa e così via, si potrebbe allungare questo articolo di un paragrafo elencando i primati USA- non avrà alcun interesse a vincolarsi al diritto e ad essere portato in giudizio. Lo stesso Iran, prima di rispondere militarmente, si è preoccupato di avvisare l’Iraq dell’attacco in arrivo, così da non causare morti, tranne poi finire per abbattere per sbaglio un aereo civile assolutamente estraneo ai fatti, affrettandosi a dichiarare la propria volontà di non essere assolutamente coinvolti in alcun conflitto: l’Iran era perfettamente consapevole di chi fosse il più forte e di non essere nella posizione per rispondere proporzionalmente all’attacco subito. Volendo ancora una volta tirare in ballo Fukuyama, possiamo affermare che con la fine della storia è giunta anche la fine del diritto e laddove vige la legge del più forte, sicuramente, i più forti continuano ad essere gli Stati Uniti d’America.